Pensione invalidità e accompagnamento 2016 Inps: novità importo, come fare domanda e requisiti

L’INPS ha annunciato le novità circa l’importo della pensione di invalidità civile per il 2016, mentre si attendono buone nuove per quanto concerne la flessibilità in uscita dal lavoro. La prestazione economica erogata dall’ente viene destinata a quei contribuenti che sono affetti da patologie congenite o acquisite, che non permettono il regolare svolgimento di un impiego di lavoro, per cui non possono sostentarsi. La pensione d’invalidità, che spesso viene affiancata anche da un accompagnamento, può essere richiesta online sul portale dell’istituto di previdenza sociale, allegando alla domanda telematica un certificato medico che attesti l’invalidità, a patto che ci siano tutti i requisiti. In alternativa ci si può affidare a Caf o Patronati. Ovviamente, la commissione medica ASL sarà chiamata in seguito a confermarla, convocando il cittadino per una visita. In merito ai requisiti, oltre a quello sanitario previsto dalla legge, si deve avere una percentuale riconosciuta che sia tra il 74% ed il 100%; inoltre si deve avere un’età compresa tra 18 e 65 anni e 7 mesi, mentre per altre fasce sono presenti altre prestazioni. Da non dimenticare poi il requisito reddituale, perché l’assegno spetta in relazione al reddito del beneficiario. Vediamo ora le novità relative agli importi per quest’anno, comunicate dall’INPS con la circolare n° 210 lo scorso mese di dicembre.

Pensione per invalidi civili:
L’ente previdenziale prevede un assegno mensile di 279,47 € per chi è invalido civile al 100% con sola pensione o altri redditi fino a 16.532,10 €. Se in aggiunta si ha diritto all’accompagnamento, viene aggiunta un’ulteriore somma di 512,34 €. La medesima somma viene erogata dall’Inps anche agli invalidi totali con sola indennità di accompagnamento ed a quelli parziali per effetto della cecità in parte. Riguardo a chi è invalido parziale, minorenni, con sola indennità di frequenza, viene corrisposto un assegno di 279,47 €, purché il reddito annuale non sia oltre i 4.800,38 €. Stesso importo e stesse modalità anche per gli invalidi parziali con solo assegno di assistenza. L’ente prevede la pensione d’invalidità anche ai ciechi civili e agli ipovedenti gravi, Nel primo caso spettano 279,75 € se si è ciechi assoluti ricoverati o parziali (anche non ricoverati), oppure 302,53 € se si è in una situazione totale di cecità non presso un ricovero. Il limite reddituale è lo stesso previsto per l’invalidità civile al 100%. Nel secondo caso viene assegnato un contributo mensile di 207,41 €, con limite reddituale annuo fissato a 7.948,19 €. Prima di lasciarvi, ricordiamo che l’Inps corrisponde anche ai lavoratori affetti da morbo di Cooley e anemia falciforme un assegno di 501,89 € al mese purché si abbia un’anzianità contributiva uguale o maggiore di 520 settimane e 35 anni d’età. Gli invalidi civili che si trovano in gravi condizioni di salute hanno diritto all’indennità di accompagnamento. Nonostante il credo popolare, non si tratta di una pensione vera e propria, ma è solo una indennità legata alla menomazione fisica del beneficiario. Anche se non ha stretti collegamenti con l’età e con il reddito personale del soggetto a cui viene assegnata, l’importo dell’indennità di accompagnamento si adegua ogni anno, ed il 2016 non è da meno. Vediamo quindi le novità per questo istituto nel 2016, tra importi, requisiti ed iter.

Soggetti beneficiari, requisiti ed importo:

Come dicevamo, questa è una misura che è collegata alle condizioni di salute del beneficiario che, ripetiamo, devono essere piuttosto gravi. Infatti il requisito fondamentale è un grado di invalidità pari al 100%, ma non solo. Necessario anche l’impossibilità di compiere i normali atti della vita quotidiana, o l’impossibilità a deambulare senza la presenza di soggetti terzi. L’accompagnamento non ha vincoli legati all’età del soggetto invalido e non è legata alle condizioni economiche del beneficiario o del suo nucleo familiare. Per soggetti minorenni o over 65, le difficoltà a svolgere le classiche azioni quotidiane risulta essere fattore molto importante per l’erogazione dell’assegno. Infatti, l’invalidità civile viene assegnata in primo luogo, in base alla riduzione della capacità lavorativa dell’invalido. Trovandosi in una età tale da non rientrare tra la forza lavoro, cioè troppo giovani o troppo in avanti con gli anni, l’unico modo per valutarne l’invalidità è collegarla alle normali azioni quotidiane. Per il 2016, l’imposto mensile erogato è aumentato, passando da € 507,46 ad € 512,34 al mese per tredici mensilità. L’indennità non è tassata e non è tassabile, quindi non va dichiarata redditualmente e non partecipa all’ammontare del reddito del nucleo familiare.
Iter e adempimenti. L’assegno di accompagnamento è perfettamente cumulabile con altre tipologie di indennità, pensioni e così via. Gli unici vincoli che ne cancellano l’assegnazione sono quelli dei soggetti che percepiscono assegni di invalidità derivanti da cause di servizio, lavoro o guerra. In questi casi le normative concedono al soggetto richiedente di optare per l’indennità più favorevole. La procedura per ottenere l’accompagnamento è sempre la stessa. Prima il medico di famiglia redige il certificato con la patologia per cui si richiede l’indennità. Successivamente si parte con l’operazione vera e propria, cioè la trasmissione on line del certificato e della relativa istanza all’INPS, generalmente tramite Patronato. Dopo la domanda, il soggetto viene convocato alle ASL e sottoposto a visita da una Commissione ad hoc che poi redigerà il verbale ed eventualmente concederà l’accompagnamento. L’INPS, anche se raramente, può sottoporre ad una successiva visita il soggetto per confermare quanto stabilito dalla Commissione ASL. Nel 2014, il decreto “semplificazioni” ha ridotto sensibilmente l’iter necessario, soprattutto per la conferma dell’assegno che di norma viene revisionato ogni tre anni. Per evitare periodi di buco nell’erogazione, l’assegno non viene più sospeso in attesa di revisione, ma resta valido fino al giorno in cui la revisione, non ne sospende, eventualmente l’erogazione. Altra importante riduzione di adempimenti è quella che porta il soggetto beneficiario, ad ottenere anche la pensione di invalidità al compimento della maggiore età, senza ulteriori visite ed accertamenti.

Gli invalidi civili che si trovano in gravi condizioni di salute hanno diritto all’indennità di accompagnamento. Nonostante il credo popolare, non si tratta di una pensione vera e propria, ma è solo una indennità legata alla menomazione fisica del beneficiario. Anche se non ha stretti collegamenti con l’età e con il reddito personale del soggetto a cui viene assegnata, l’importo dell’indennità di accompagnamento si adegua ogni anno, ed il 2016 non è da meno. Vediamo quindi le novità per questo istituto nel 2016, tra importi, requisiti ed iter.

Soggetti beneficiari, requisiti ed importo:
Come dicevamo, questa è una misura che è collegata alle condizioni di salute del beneficiario che, ripetiamo, devono essere piuttosto gravi. Infatti il requisito fondamentale è un grado di invalidità pari al 100%, ma non solo. Necessario anche l’impossibilità di compiere i normali atti della vita quotidiana, o l’impossibilità a deambulare senza la presenza di soggetti terzi. L’accompagnamento non ha vincoli legati all’età del soggetto invalido e non è legata alle condizioni economiche del beneficiario o del suo nucleo familiare. Per soggetti minorenni o over 65, le difficoltà a svolgere le classiche azioni quotidiane risulta essere fattore molto importante per l’erogazione dell’assegno. Infatti, l’invalidità civile viene assegnata in primo luogo, in base alla riduzione della capacità lavorativa dell’invalido. Trovandosi in una età tale da non rientrare tra la forza lavoro, cioè troppo giovani o troppo in avanti con gli anni, l’unico modo per valutarne l’invalidità è collegarla alle normali azioni quotidiane. Per il 2016, l’imposto mensile erogato è aumentato, passando da € 507,46 ad € 512,34 al mese per tredici mensilità. L’indennità non è tassata e non è tassabile, quindi non va dichiarata redditualmente e non partecipa all’ammontare del reddito del nucleo familiare. L’assegno di accompagnamento è perfettamente cumulabile con altre tipologie di indennità, pensioni e così via. Gli unici vincoli che ne cancellano l’assegnazione sono quelli dei soggetti che percepiscono assegni di invalidità derivanti da cause di servizio, lavoro o guerra. In questi casi le normative concedono al soggetto richiedente di optare per l’indennità più favorevole. La procedura per ottenere l’accompagnamento è sempre la stessa. Prima il medico di famiglia redige il certificato con la patologia per cui si richiede l’indennità. Successivamente si parte con l’operazione vera e propria, cioè la trasmissione on line del certificato e della relativa istanza all’INPS, generalmente tramite Patronato. Dopo la domanda, il soggetto viene convocato alle ASL e sottoposto a visita da una Commissione ad hoc che poi redigerà il verbale ed eventualmente concederà l’accompagnamento. L’INPS, anche se raramente, può sottoporre ad una successiva visita il soggetto per confermare quanto stabilito dalla Commissione ASL. Nel 2014, il decreto “semplificazioni” ha ridotto sensibilmente l’iter necessario, soprattutto per la conferma dell’assegno che di norma viene revisionato ogni tre anni. Per evitare periodi di buco nell’erogazione, l’assegno non viene più sospeso in attesa di revisione, ma resta valido fino al giorno in cui la revisione, non ne sospende, eventualmente l’erogazione. Altra importante riduzione di adempimenti è quella che porta il soggetto beneficiario, ad ottenere anche la pensione di invalidità al compimento della maggiore età, senza ulteriori visite ed accertamenti