Si all’assunzione di un familiare per essere assistiti

Il familiare che riceve assistenza dal coniuge, parente od affine può decidere di assumerlo a tutti gli effetti, pagandogli un regolare stipendio e versandogli i contributi.

Tale possibilità è prevista nella legge del 31 dicembre 1971, n. 1403 (nonché circ. Inps n°1255 del 1972). L’art.1 della suddetta legge dispone che i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano lavoro dipendente presso uno o più datori di lavoro, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte, sono soggetti all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria; alle norme sugli assegni familiari; all’assicurazione per la maternità delle lavoratrici; all’assicurazione contro le malattie in riferimento alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (estese ai familiari a carico).

Questi diritti sono riconosciuti anche quando il rapporto di lavoro domestico si sviluppa tra coniugi, parenti (es. padre-figlio) ed affini (familiari acquisiti dal coniuge, es. nuora-suocera).

Tuttavia ci sono alcune regole diverse a seconda che contratto di lavoro si svolga tra coniugi o tra parenti od affini entro il terzo grado.

 

Se è il coniuge ad assistere

Di regola non è possibile instaurare un contratto di lavoro domestico tra coniugi, in quanto le prestazioni si presumono gratuite e dovute per affetto (art. 143 c.c.), essendoci tra i doveri dei coniugi quello di reciproca assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia.

Ci sono, però, delle eccezioni. Infatti, la costituzione del contratto di lavoro è possibile nei casi in cui il coniuge, bisognoso di assistenza, fruisca dell’indennità di accompagnamento e si trovi in uno dei seguenti stati: 1) grande invalido di guerra (civile e militare) 2) grande invalido per cause di servizio e del lavoro 3) mutilato e invalido civile 4) cieco civile.

 

L’assistenza di parenti o affini

E’ possibile costituire un contratto di lavoro domestico tra parenti od affini entro il terzo grado se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1, 3°comma, Legge 31.12.1971, n. 1403). Per provare l’esistenza del rapporto di lavoro si compila il modulo dell’Inps di “Denuncia di rapporto di lavoro domestico”.

In alcuni casi, l’Inps può richiedere ulteriori accertamenti sull’effettiva esistenza del rapporto di lavoro domestico. A tal fine, può essere ritenuta indicativa la lettera di assunzione, redatta ai sensi del Ccnl (Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, attualmente in vigore) corredata dalla busta paga (come chiarificato nella Circ. Inps del 19 giugno 2007).

Mentre, non è necessario fornire alcuna prova sull’esistenza del rapporto di lavoro nei casi in cui  l’attività venga prestata in favore del coniuge, parente od affine che fruisce dell’indennità di accompagnamento e che sia: grande invalido di guerra (civile e militare) o grande invalido per cause di servizio e del lavoro o mutilato e invalido civile o cieco civile.

Rimborso delle spese di assistenza

Inoltre, la persona disabile che opta per l’assistenza domiciliare indiretta, cioè scelga autonomamente la persona da cui farsi assistere (anche all’interno della sua cerchia famigliare), può avere diritto ad un rimborso delle spese di assistenza in base alla L. 162 del 1998. Tale rimborso viene erogato dal Comune di appartenenza, qualora recepisca questa normativa, prevedendo questo tipo di rimborso.

Grazie a questa legge i parenti e coniugi possono regolamentare il loro lavoro di cura, assicurandosi dei versamenti in vista della pensione, essere retribuiti ed eventualmente anche rimborsati dal Comune.